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Ogni individuo sia valorizzato in quanto persona e non per quello che produce

CHI SIAMO

Associazione di Volontariato InHoltre

“L’Associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, accompagnando chi vive il problema della disabilità e del disagio sociale in percorsi di integrazione, promovendo una cultura che sappia valorizzare le risorse di ciascuno andando oltre le diversità, per cui ognuno sia valorizzato in quanto persona e non per quello che produce. 
L’imperativo di InHoltre è quello di coinvolgere tutti coloro che vogliono impegnarsi attivamente nell’arduo compito di cambiare la realtà che esiste nel nostro paese, cercando di migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili e delle loro famiglie.
Il compito più difficile è quello di riuscire ad abbattere tutte le barriere, soprattutto quelle culturali  di chi considera la disabilità un impedimento e non una ricchezza.
Il nome dell’Associazione non è altro che il nostro modo di vedere la diversità.
In…………vuol dire essere dentro la diversità, sia come famiglia che vive questa esperienza, sia come volontario impegnato ad abbattere le barriere mentali, spesso prima causa dell’emarginazione sociale.
H…………. sinonimo di diversità. Lettera muta come muto è il grido di un diversamente abile.

oltre…….…accompagnare chi vive il problema della diversabilità e del disaggio sociale in percorsi  di integrazione e socializzazione, andando oltre la diversità, la quale deve essere intesa come ricchezza e non come limite”.



ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Denominata  " INHOLTRE "

Il giorno due del mese di Gennaio dell’anno Duemilasei presso la sede sociale sita in Via S.Elia I° Traversa n.7, 89062 Lazzaro provincia di Reggio Calabria, presenti i signori:
Irto Pasquale, Follaro Anna Maria, Cilione Stefania, Cuzzucoli Vincenzo, Latella Pasquale, Caserta Giuliana, Benedetto Antonino mediante quest’atto, convengono e stipulano quanto segue:
E’ costituita tra i Signori: Irto Pasquale, Follaro Anna Maria, Cilione Stefania, Cuzzucoli Vincenzo,  Latella Pasquale, Caserta Giuliana, Benedetto Antonino l’Associazione di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, denominata INHOLTRE con le seguenti finalità:
-      Assistenza sociale e socio-sanitaria;
-      formazione;
-      tutela dei diritti civili, con particolare riferimento a quelli pertinenti il mondo della disabilità;
-  promuovere iniziative di carattere socio-culturale, idonee a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi dell’emarginazione e del disaggio sociale;
sostenere le famiglie fin dalla fase più critica del processo di accettazione del bambino disabile;
divulgare con mezzi idonei una corretta informazione scientifica tra le famiglie e l’opinione pubblica, facendo opera di sensibilizzazione sottolineando le conseguenze che la disabilità comporta sul piano sociale, familiare e morale;  
-   collaborare con azioni e servizi di volontariato con tutti gli organismi, pubblici e privati, che abbiano per scopo la tutela degli emarginati;
- appoggiare e promuovere, con tutti i mezzi a disposizione, la creazione di strutture e di iniziative per la prevenzione dell’handicap, la riabilitazione, l’inserimento scolastico e lavorativo dei disabili;
- favorire o gestire direttamente attività di prevenzione, di formazione, di educazione socio-sanitaria, nonché realizzare attività lavorative i cui prodotti possono essere destinati alla vendita;
-     compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi;
-      favorire l’utilizzazione di unità del servizio civile;
-     organizzare campi di studio, lavoro e vacanze;
-     organizzare iniziative culturali.    
L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da tre a sette componenti che durano in cariche tre anni. L’azione dei soci e del Consiglio Direttivo viene svolta gratuitamente nel rispetto delle leggi vigenti in termine di volontariato.
I soci fondatori di cui sopra nominano, seduta stante, il Consiglio Direttivo per il triennio
2006/2009, che risulta così composto:
A Presidente viene eletto il Sig. IRTO PASQUALE.
Per le altre cariche vengono eletti i Signori:
FOLLARO ANNA MARIA VicePresidente;
CILIONE STEFANIA segretaria;
CUZZUCOLI VINCENZO tesoriere;
LATELLA PASQUALE consigliere;
CASERTA GIULIANA consigliere
BENEDETTO ANTONINO consigliere.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2006.
E’ parte integrante del presente atto lo statuto definito su 26 articoli allegato al presente atto.
Letto firmato e sottoscritto.



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO 
  INHOLTRE  ” 

Articolo I
E’ costituita, ai sensi delle legge 266/91, l’Associazione di Volontariato denominata INHOLTRE. L’Associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale, accompagnando chi vive il problema della disabilità e del disagio sociale in percorsi di integrazione, promovendo una cultura che sappia valorizzare le risorse di ciascuno andando oltre le diversità.

Articolo 2
L’Associazione ha sede attualmente in Lazzaro Via S.Elia I° Traversa n. 7 provincia di Reggio Calabria, e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
L’attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci.
L’Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della legislazione vigente.
Adotterà le procedure previste dalla normativa per l’ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d’ente morale.

Articolo 3
La durata dell’Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4
INHOLTRE è un’Associazione che vuole attuare i valori della condivisione e della reciproca accoglienza fraterna per cui ognuno sia valorizzato in quanto persona e non per quello che produce. 
L’Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi della legge 266/91.
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.
L’Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l’elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale.
Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
Per perseguire gli scopi sociali l’Associazione in particolare si propone di operare nei seguenti settori:
1) Assistenza sociale e socio sanitaria;
2) formazione;
3) tutela dei diritti civili, con particolare riferimento   a quelli pertinenti il mondo della disabilità;
4) consulenza.
In particolare L’Associazione persegue i seguenti scopi:
a) operare a favore delle persone in situazioni di       disabilità;
b) promuovere iniziative di carattere socio-culturale,   idonee a sensibilizzare l’opinione pubblica sui           problemi dell’emarginazione e del disaggio sociale;
c) sostenere le famiglie fin dalla fase più critica del   processo di accettazione del bambino disabile;
d) divulgare con mezzi idonei una corretta           informazione scientifica tra le famiglie e l’opinione pubblica, facendo opera di sensibilizzazione  sottolineando le conseguenze che il bambino  disabile comporta sul piano sociale, familiare e morale;
e) collaborare con azioni e servizi di volontariato con   tutti gli organismi, pubblici e privati, che abbiano   per scopo la tutela degli emarginati;
f) appoggiare e di promuovere, con tutti i mezzi a disposizione, la creazione di strutture e di iniziative per la prevenzione dell’handicap, la riabilitazione, l’inserimento scolastico e lavorativo dei disabili.  

Articolo 5
L’Associazione opera per esclusive finalità di solidarietà sociale e si prefigge interventi per l’inserimento delle persone in situazione di disabilità nella società anche attraverso opportune azione di stimolo e di controllo sui servizi esistenti nella Regione Calabria.

Articolo 6 
Le finalità dell’Associazione sono quelle di:
a) collaborare con gli Enti Pubblici e privati, con    Associazioni e gruppi di volontariato, per un’azione che rimuova le cause originanti l’handicap e la cultura dell’emarginazione;
b)favorire o gestire direttamente attività di prevenzione, di formazione, di educazione sociosanitaria, nonché realizzare attività lavorative i cui prodotti possono essere destinati alla vendita.
c)compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, aventi pertinenza con gli scopi associativi;
d) Favorire l’utilizzazione di unità di servizio civile,
e) Organizzare campi di studio, lavoro e vacanza;
f) Organizzare iniziative culturali.

L’Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
L’Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività commerciali marginali previste dalla legislazione vigente.
L’Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà.
SOCI

Articolo 7
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età, sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo
 I Soci, possono essere:
- Soci Fondatori
Sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
- Soci Ordinari
Sono Soci Ordinari le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
- Soci Onorari,
Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’Associazione o che si distinguono per particolari meriti in campo sociale, culturale scientifico.

Articolo 8
Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.



Articolo 9
La qualità di socio si perde per:
· Decesso;
· Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi dodici mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale previo sollecito di pagamento.
· Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso.
· Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

 Gli associati che abbiano comunque cessato di       appartenere all’Associazione non possono richiedere i   contributi versati e non hanno alcun diritto sul             patrimonio dell’Associazione stessa. 

RISORSE ECONOMICHE

Articolo  10 
Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’Associazione saranno costituite:
a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio     Direttivo;
b) da eventuali proventi derivanti da attività         associative (manifestazioni e iniziative);
c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’Associazione;
d) contributi di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da attività commerciali e              produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:
· beni mobili ed immobili:
· donazioni, lasciti o successioni;
Anche nel corso della vita dell’Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 11 
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci.
b) Il Consiglio Direttivo.
c) Il Presidente.
d) Il collegio dei revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 
L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è il massimo organo deliberante.
In particolare l’Assemblea ha, il compito:
a) di eleggere il consiglio direttivo;     
a) di ratificare l’entità delle quote sociali annue              stabilita dal Consiglio Direttivo;
b) di approvare il bilancio consuntivo e quello                  preventivo;
c) di deliberare sulle modifiche dello Statuto              dell’Associazione e sull'eventuale scioglimento dell’Associazione stessa.

Articolo 13 
L’Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta l’anno entro il mese di aprile.
Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell’Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci.
La convocazione è fatta dal Presidente dell’Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell’avviso di convocazione all’albo dell’Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L’Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Articolo 14 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 15 
Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell’Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.
In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall’Assemblea.
I verbali dell’Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.
Le decisioni prese dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.
Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.


CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 16 
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, tra un minimo di tre (3) ed un massimo di sette (7). Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall’Assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, l’organizzazione e il funzionamento dell’Associazione, l’assunzione eventuale di personale dipendente; di redigere, entro il 30 marzo il bilancio consuntivo ed entro il 30 novembre il bilancio  preventivo dell’Associazione, sottoponendoli all’Assemblea per l’approvazione; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.
Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
Qualora un membro del Consiglio Direttivo si assenti per tre (3) volte consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Articolo I7

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.
Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell’Associazione.
Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l’approvazione all’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 18 
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell’ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 19 
Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l’opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.
Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.
L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Articolo 20 
Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.
La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest’ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all’Associazione.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 21 
Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell’Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Articolo 22 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.
Il Presidente assume nell’interesse dell’Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d’urgenza, si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile da convocare entro venti giorni.
Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
In particolare compete al Presidente:
·           predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
·           redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
·           vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
·           determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati;
·           emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’Associazione.
Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
Per i casi d’indisponibilità ovvero d’assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso e’ sostituito dal vicePresidente.

 COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 23 
L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione, composto da tre membri effettivi dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, verificare e controllollare l’operato del consiglio direttivo, e l’operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri del Consiglio Direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 24 
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’Assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 25 
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i Soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 26 
Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Letto e sottoscritto dai soci fondatori